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Denunce

Il codice di procedura penale stabilisce che le denunce vanno presentate oralmente o per iscritto, di persona o tramite un procuratore speciale (ad esempio un avvocato) al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Le denunce devono essere sottoscritte da chi le presenta (art. 333 cpp) Per tale motivo le denunce mandate via internet e non riconducibili ad un autore identificabile sono assimilate a denunce anonime e di queste, a norma dello stesso articolo, non può essere fatto alcun uso. Gli avvocati e gli utenti sono invitati a depositare copia integrale su supporto informatico delle denunce – querele, degli esposti e degli allegati che depositano in formato cartaceo, attestandone la conformità.